Normativa

Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche

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L’articolo 1 della Legge 68/99 recita:

“La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

La Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dall’Agenzia del lavoro della provincia di riferimento.

Inoltre, l’articolo 18 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani, nella misura di un’unità nel caso d’aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti e nella misura dell’1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7% previsto per l’assunzione dei disabili).

Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell’invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette secondo la Legge 68/99.

Soggetti beneficiari

  • Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
  • Persone non vedenti, persone non udenti;
  • Persone invalide di guerra. invalide civili di guerra e invalide per servizio;
  • Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Quote d’obbligo di assunzione categorie protette

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:

Da 15 a 35 dipendenti un disabile
Da 36 a 50 dipendenti due disabili
Da 51 a 150 dipendenti 7% (disabili) e un altro beneficiario della L. 68/99
Oltre 150 dipendenti 7% (disabili) e 1% di altri beneficiari della L. 68/99

Base di computo

Per la determinazione del numero dei disabili da assumere, non sono computabili: i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, di reinserimento, di apprendistato, con contratto di lavoro a domicilio, di telelavoro, i contratti a termine di durata inferiore o pari a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori temporanei, i lavoratori distaccati all’estero, lavoratori già in forza come disabili o altre categorie.

Possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori diventati disabili che nel corso del rapporto di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% purché non siano diventati inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Esoneri e contributi esonerativi

I datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale dei disabili possono, a domanda, essere esonerati dall’obbligo di assunzione alle condizioni che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativi di Euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascuna categoria protetta non assunta. L’esonero si ottiene solo in presenza di adeguata motivazione.

Sospensione dall’obbligo

L’obbligo è sospeso nei confronti delle imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

  • Imprese in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale;
  • Imprese in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione;
  • Imprese che stipulano contratti di solidarietà;
  • Imprese in mobilità limitatamente alla durata della mobilità. Per un ulteriore periodo di un anno qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori;
  • In attesa di ricevere l’autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta;
  • Riferimento normativo art. 3 legge 68/99;
  • Entro 60 giorni dal termine di tale sospensione, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.

Compensazioni territoriali

Su motivata richiesta, i datori di lavoro – che occupano più di 50 dipendenti – (circ. n. 36 del 6-6-00) possono assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive ubicate anche in regioni diverse.

Convenzioni

Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con il datore di lavoro al fine di favorire l’inserimento dei disabili. Nelle convenzioni si possono stabilire i tempi, e modalità delle assunzioni (facoltà di scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto a termine, periodi di prova più ampi). L’organismo competente può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, se giustificati da specifici progetti di inserimento mirato.

Agevolazioni fiscali

Attraverso le convenzioni e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare:

  • Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%;
  • Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
  • Fiscalizzazione del 50% per max. 5 anni per l’assunzione di lavoratori con ridotta capacità lavorativa tra il 67 e 79%;
  • Rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.

Sanzioni

  • Omissione totale o parziale del versamento della contribuzione (relativa all’esonero): la somma dovuta può essere maggiorata dal 5 al 24% su base annua;
  • Ritardato invio del prospetto Euro 635,11 maggiorato di Euro 30,76 per ogni giorno di ritardo;
  • Trascorsi 60 gg. dall’obbligo di assunzione: Euro 62,77 al giorno per ogni lavoratore non occupato.

Obbligo di certificazione

Le imprese sia pubbliche che private qualora partecipino a gare di appalto pubbliche devono attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Prospetto informativo

Il prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con almeno 15 dipendenti devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili;

A partire dal 2009, il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica (art. 40 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133), entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010. L’invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti dalle leggi costituisce mancato adempimento;

I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, devono trasmettere i prospetti informativi separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede e, complessivamente, al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro della persona appartenente alle categorie protette deve essere comunicata entro 10 giorni agli uffici competenti della provincia di riferimento.